Lo Statuto della Colonia LIbera Italiana di Losanna

Art.1

L’Associazione denominata Colonia Libera Italiana (CLI) di Losanna, riunisce le persone che, prescindendo da ogni convinzione politica o confessionale, accettano come valore fondamentale gli ideali di libertà, di giustizia e di pace che hanno animato il Risorgimento italiano e la Resistenza antifascista.

L’Associazione si dichiara fedele alla lettera e allo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, come pure osservante delle leggi del Paese ospitante.

Aderisce alla Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLIS) di cui riconosce e ritiene vincolante lo statuto nazionale.

Art. 2

Gli scopi dell’Associazione sono :

  1. appoggiare le politiche d’integrazione e delle pari opportunità, tutelando i legittimi interessi morali e materiali della comunità emigrata ; promuovendo attività sociali, culturali, assistenziali, sportive e ricreative a suo favore ;
  2. incoraggiare iniziative per una effettiva e leale cooperazione fra la CLI, gli emigrati e le autorità italiane, le autorità e il popolo svizzeri ;
  3. attuare le delibere degli organismi dirigenti della FCLIS.

Art. 3

L’Associazione raggiunge gli scopi di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità :

  1. collabora con Enti o Organizzazioni nazionali e locali che si occupano di problemi dell’emigrazione e d’immigrazione ;
  2. opera nel campo scolastico ed educativo favorendo l’attività dei Comitati dei Genitori, delle Fondazioni e dei Centri di formazione e ricerca, delle Comissioni consultive miste ;
  3. realizza programmi culturali, formativi, ricreativi e di animazione coinvolgendo e sostenendo, anche finanziariamente, le strutture delle FCLIS ; favorendo la partecipazione alla vita associativa delle donne, dei giovani e degli anziani ;
  4. si dà ogni altra struttura o strumento di lavoro atti a perseguire gli scopi statutari ;
  5. interviene, in accordo con gli organismi dirigenti della FCLIS, ad avvenimenti di carattere nazionale e/o internazionale.

Art. 4

Gli organismi statutari dell’Associazione sono :

  1. L’Assemblea Generale dei soci.
  2. Il Comitato Direttivo.
  3. I Revisori dei conti.

Art. 5

L’Assemblea Generale ordinaria è convocata, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno, oppure in determinate scadenze legate a particolari eventi comunicati e/o decisi nell’ambito dell’ultima Assemblea Generale dei soci ; o, in casi particolari, quando cause di forza maggiore lo impongano.

All’Assemblea Generale spetta una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla CLI e la definizione di massima del programma per il nuovo anno sociale. Essa elegge il/la Presidente della CLI, il Comitato Direttivo, nonché almeno due Revisori dei conti, i quali non possono far parte del Comitato Direttivo. Dietro richiesta e votazione dell’Assemblea Generale, il/la Presidente può essere eletto/a nel corso della prima riunione del Comitato Direttivo, in occasione della distribuzione delle cariche sociali.

Alle votazioni dell’Assemblea Generale prendono parte tutti coloro che sono in possesso della tessera della CLI, nell’anno in corso o nell’anno appena terminato.

L’Assemblea Generale è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50%, più 1, dei soci aventi diritto al voto.

In caso di mancanza del numero legale, l’Assemblea Generale è legalmente costituita, un’ora dopo, con i soci presenti.

L’Assemblea Generale delibera con voto di maggioranza semplice.

Art. 6

Le Assemblee Generali straordinarie sono convocate :

  1. su decisione dei due terzi dei membri del Comitato Direttivo, o 
  2. su richiesta, per iscritto, di un quinto dei soci.

Art. 7

All’Assemblea Generale ordinaria, per il rinnovo delle cariche, il/la Presidente e tutti gli altri membri del Comitato Direttivo si presentano dimissionari.

L’Assemblea Generale elegge un/a Presidente di giornata ed un/a Verbalista, i quali rimangono in carica per tutta la durata dei lavori dell’Assemblea.

Tutti i membri dimissionari sono rieleggibili ed il Comitato Direttivo uscente ha facoltà di presentare suoi candidati su lista aperta.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità il voto del/la Presidente è preponderante.

Art. 8

Il Comitato Direttivo è composto dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente, dal/la Segeretario/a, dal/la Cassiere/a, e dagli altri soci della CLI eletti in Assemblea Generale. In caso di dimissioni il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare un sostituto.

Art. 9

Il Comitato Direttivo della CLI si riunisce periodicamente, comunque una volta al mese, per la verifica dell’andamento dell’attività sociale ed economica dell’Associazione. Può essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi membri. Le sue dicisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità il voto del/la Presidente è preponderante.

Art.10

Le delibere degli Organismi dirigenti della FCLIS sono impegnative per il Comitato Direttivo e per tutti i soci della CLI.

Art.11

La CLI si regge finanziariamente con la parte della quota tessera della FCLIS, decisa nell’ambito delle conferenze dei Presidenti o dei Congressi della stessa, con introiti prodotti o derivanti dalle varie manifestazioni e attività locali e/o internazionali, alle quali partecipa direttamente come organizzatrice o coorganizzatrice.

Inoltre, può trarre sostegno economico da sussidi che possono essere donati da autorità pubbliche o privati cittadini, nonché da attività commerciali o cooperative di vario genere create con la totale o parziale partecipazione  della CLI stessa.

La CLI deve possedere un conto corrente postale e/o bancario, con diritto di firma congiunta a due, un libro contabile su cui registrare ogni voce di entrate ed uscite.

Il libro contabile deve essere sempre aggiornato in modo di poter essere controllato dai Revisori dei conti della CLI  e/o dalla FCLIS attraverso il suo Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga necessario, o dietro espressa richiesta di almeno un terzo degli iscritti della CLI stessa.

Il singolo socio, che è in regola con la CLI, può, in ogni momento, far richiesta al Comitato Direttivo di essere informato sull’andamento economico della CLI, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

Art.12

La CLI fa fronte, con le proprie risorse, alle obbligazioni contratte con chiunque.

I soci non rispondono in proprio degli oneri dell’Associazione, hanno diritto al rimborso delle spese sopportate nell’interesse della CLI e debitamente autorizzate, e non possono beneficiare personalmente di un eventuale avanzo di esercizio.

Art.13

La CLI invia, di norma, alla FCLIS, alla fine dell’anno sociale, il bilancio consuntivo e un breve rapporto dell’attività svolta e, con scadenze regolari indicate dalle strutture dirigenti della FCLIS (Congresso, Conferenza dei Presidenti e/o Direttivo) comunica i dati sullo stato del tesseramento versando, nei tempi dovuti, le quote tessere spettanti alla FCLIS.

Art.14

Il/la Presidente e il/la Cassiere/a, sono responsabili della sana amministrazione dei fondi finanziari e dei beni della CLI . Essi sono responsabili di fronte ai soci, alla Federazione e alla legge, di qualsiasi ammanco o irregalarità accertate nei controlli.

Art.15

Ogni iscritto alla CLI che dia adito a recriminazioni per il suo comportamento o compia atti contrari alle norme statutarie, recando danno alla CLI e al Movimento, può essere colpito da sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, è passibile di espulsione immediata dalla CLI, proposta, dietro l’indicazione di serie motivazioni, da due terzi del Comitato Direttivo della CLI.

Il socio ha facoltà di ricorrere, contro le misure disciplinari, decise nei suoi confronti dal direttivo della CLI, all’Assemblea Generale dei soci e alle istanze dirigenti della FCLIS.

Art.16

Per tutte le questioni non contemplate nel presente Statuto fanno testo : il Codice civile e delle obbligazioni svizzero che definisce diritti e doveri delle associazioni e quanto previsto dallo statuto della FCLIS.

Art.17

Gli articoli 1 e 2 del presente statuto sono immutabili. Correzioni o integrazioni degli altri articoli, non in contrasto con lo statuto della FCLIS, possono essere apportate da una maggioranza di due terzi dell’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, dei soci della CLI.

Art.18

In caso di scioglimento della CLI, eventuali residui attivi sono di competenza della FCLIS.

Il presente statuto, composto da 18 articoli, abroga e sostituisce tutti i precedenti statuti ed è stato approvato dall’Assemblea Generale ordinaria il 2 aprile 2006.

Losanna, il 2 aprile 2006